Skip to main content

Corretta allegazione della rilevanza in appello – Cass. n. 4835/2023

Impugnazioni civili - appello - domande - effetto devolutivo - prove - in genere - Documenti cartacei o telematici depositati in primo grado - Corretta allegazione della rilevanza in appello - Omessa produzione della controparte - Conseguenze.

 

In materia di prova documentale nel processo civile, se la parte ha puntualmente allegato nell'atto di (o nella comparsa di costituzione in) appello il fatto rappresentato dal documento cartaceo avversario prodotto nel primo grado invocandone il riesame in sede di gravame, la controparte che omette la produzione di tale documento nel secondo grado subisce le conseguenze di un siffatto comportamento processuale, potendo il giudice - il quale ha comunque il dovere di ricomporre il contenuto di una rappresentazione già stabilmente acquisita al processo - ritenere provato il predetto fatto storico nei termini specificamente allegati nell'atto difensivo.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 4835 del 16/02/2023 (Rv. 666889 - 05)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_011, Cod_Proc_Civ_art_345

 

Corte

Cassazione

4835

2023