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Erronea applicazione del principio di soccombenza – Cass. n. 8981/2023

Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Liquidazione delle spese giudiziali - Erronea applicazione del principio di soccombenza - Configurabilità dell'errore percettivo - Esclusione - Conseguenze - Impugnabilità con gli ordinari mezzi di gravame - Sussistenza.

 

In tema di liquidazione delle spese processuali, l'applicazione del principio di soccombenza postula l'apprezzamento di una situazione giuridica, sicché la sua violazione o cattiva applicazione integra un errore di giudizio, impugnabile con gli ordinari mezzi di gravame, e non già un errore percettivo, sindacabile con il mezzo della revocazione.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8981 del 30/03/2023 (Rv. 667232 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_901, Cod_Proc_Civ_art_339

 

Corte

Cassazione

8981

2023