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Riproposizione al giudice del rinvio – Cass. n. 37270/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - Costituzione della repubblica - straniero (condizione dello) - Ricorso per cassazione - Assorbimento di alcuni motivi - Riproposizione al giudice del rinvio - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie in tema di protezione internazionale.

 

Le questioni costituenti oggetto dei motivi di ricorso per cassazione espressamente dichiarati assorbiti debbono ritenersi, per definizione, non decise e possono essere, quindi, riproposte all'esame del giudice di rinvio, essendo impregiudicate. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il giudice di rinvio aveva ritenuto di doversi pronunciare unicamente sulla protezione sussidiaria, ancorché la domanda di protezione umanitaria, dichiarata assorbita, fosse stata riproposta).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37270 del 20/12/2022 (Rv. 666528 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_394

 

Corte

Cassazione

37270

2022