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Intervento in causa e legittimazione dell'interventore – Cass. n. 32887/2022

Impugnazioni civili - appello - intervento in causa e legittimazione dell'interventore - Intervento in appello - Presupposti - Intervento adesivo - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

 

L'intervento in appello è ammissibile soltanto quando l'interventore faccia valere una situazione soggettiva che lo legittima a proporre opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l'intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchè volto a sostenere l'impugnazione di una delle parti, al fine di porsi al riparo da un pregiudizio mediato e dipendente dai rapporti che lo legano ad una di esse. (Principio affermato in un caso in cui il giudice del gravame, in violazione dell'articolo 344 c.p.c., aveva ammesso l'intervento adesivo della nuova concessionaria dei lavori di esproprio finalizzati alla realizzazione di un'opera ferroviaria, quale avente causa della precedente concessionaria, ancorché nel giudizio di merito si fosse verificata l'improcedibilità della domanda di risarcimento avanzata nei confronti della dante causa che, nelle more del giudizio di merito, era stata posta in amministrazione straordinaria).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 32887 del 08/11/2022 (Rv. 666135 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_105, Cod_Proc_Civ_art_344, Cod_Proc_Civ_art_404

 

Corte

Cassazione

32887

2022