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Appello erroneamente proposto nelle forme del ricorso anziché della citazione – Cass. n. 24386/2022

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - in genere - Appello erroneamente proposto nelle forme del ricorso anziché della citazione - Ammissibilità - Sanatoria - Condizioni - Limiti - Fattispecie in tema di opposizione ex l. n. 689 del 1981.

 

L'appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione; né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello avverso la decisione su un'opposizione ad ordinanza ingiunzione - instaurata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2011 - proposta con ricorso anziché con citazione e notificata oltre il termine di 60 giorni).

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 24386 del 05/08/2022 (Rv. 665335 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_342

 

Corte

Cassazione

24386

2022