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Omessa integrazione nel giudizio di merito – Cass. n. 11043/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - nullità della sentenza o del procedimento - Litisconsorzio necessario - Omessa integrazione nel giudizio di merito - Censurabilità per la prima volta in sede di legittimità - Ammissibilità - Condizioni.

 

L'eccezione di difetto del contraddittorio per violazione del litisconsorzio necessario può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità, a condizione che l'esistenza del litisconsorzio risulti dagli atti e dai documenti del giudizio di merito e la parte che la deduca ottemperi all'onere di indicare nominativamente le persone che devono partecipare al giudizio, di provare la loro esistenza e i presupposti di fatto e di diritto che giustifichino l'integrazione del contraddittorio.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 11043 del 05/04/2022 (Rv. 664378 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_360

 

Corte

Cassazione

11043

2022