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Giudizio introdotto da una pluralità di parti – Cass. n. 8096/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso incidentale - in genere - Giudizio introdotto da una pluralità di parti - Soccombenza del convenuto riguardo a una questione preliminare astrattamente idonea a definire il giudizio - Effettiva nei confronti di alcune parti e virtuale nei confronti di altre - Carenza di interesse al ricorso proposto contro le seconde - Ricorso incidentale di queste ultime per i motivi relativi alla soccombenza effettiva - Ammissibilità del ricorso principale - Ragioni.

 

Il ricorso per cassazione proposto, nel giudizio introdotto da una pluralità di parti, dalla controparte rimasta soccombente nei confronti di alcune e vittoriosa nei confronti di altre e fondato solo su un motivo relativo a una questione preliminare astrattamente idonea a definire il giudizio (nella specie prescrizione) - decisa dalla sentenza impugnata in senso sfavorevole al ricorrente -, pur essendo originariamente affetto da carenza di interesse nei confronti delle parti effettivamente soccombenti per motivi diversi, deve considerarsi ammissibile qualora tali parti abbiano tempestivamente proposto ricorso incidentale, dal momento che, in conseguenza di quest'ultimo, sorge l'interesse del ricorrente principale al riesame delle questioni preliminari decise a lui sfavorevolmente, sicché il ricorso principale si trasforma in ricorso incidentale condizionato su questione che, se fondata, si mostra logicamente assorbente rispetto all'eventuale scrutinio del ricorso incidentale.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8096 del 14/03/2022 (Rv. 664576 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_187, Cod_Proc_Civ_art_279, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_156

 

Corte

Cassazione

8096

2022