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Precetto preannunciante esecuzione forzata in forma specifica – Cass. n. 8590/2022

Impugnazioni civili - opposizione di terzo - casi di opposizione - pregiudizio per il diritto autonomo di un terzo - Precetto preannunciante esecuzione forzata in forma specifica per rilascio contro chi si professi proprietario - Sentenza dichiarativa dell'usucapione resa in esito ad un giudizio del quale non fu parte il precettato - Rimedio - Opposizione a precetto - Esclusione - Opposizione di terzo ordinaria con richiesta di sospensione del titolo ex art. 407 c.p.c. - Necessità.

 

Il soggetto che assume di essere proprietario dell'immobile oggetto di un procedimento di esecuzione per rilascio iniziato da chi, a sua volta, si professa proprietario dello stesso immobile sulla base di una sentenza che ne ha accertato l'usucapione all'esito di un precedente giudizio svoltosi contro un terzo, deve far valere la sua pretesa dominicale non con il rimedio previsto dall'art. 615, comma 1 c.p.c., bensì con l’opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1 c.p.c., proposta avverso la sentenza che ne pregiudica le ragioni, di cui può altresì chiedere la sospensione ai sensi dell'art. 407 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8590 del 16/03/2022 (Rv. 664239 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404, Cod_Proc_Civ_art_407, Cod_Proc_Civ_art_615

 

Corte

Cassazione

8590

2022