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Passaggio in cosa giudicata formale – Cass. n. 3693/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - Errore nell'individuazione del giudice del rinvio nel provvedimento di cassazione con rinvio - Passaggio in cosa giudicata formale - Sussistenza - Conseguenze - Emendabilità in sede di giudizio per cassazione conseguente all'impugnazione del provvedimento di inammissibilità del giudice del rinvio correttamente adito dalla parte riassumente e non coincidente con il giudice del rinvio erroneamente individuato nel provvedimento di cassazione con rinvio - Ammissibilità.

 

Qualora la Corte di cassazione designi erroneamente il giudice di rinvio, tale designazione non è suscettibile di essere messa in discussione dal giudice "ad quem", essendosi formata su di essa la cosa giudicata formale e non costituendo tale errore un vizio revocatorio del provvedimento di annullamento con rinvio. Nondimeno, se, in seguito alla riassunzione del giudizio presso il giudice che la Suprema Corte avrebbe designato se non fosse incorsa in errore, il procedimento di rinvio si chiude con una pronuncia di inammissibilità, la Suprema Corte può, in sede di ricorso contro tale pronuncia in rito, emendare anche d’ufficio l'errore materiale commesso e, previa cassazione della pronuncia di inammissibilità, rinviare la causa al giudice al quale, già con l'originario provvedimento di cassazione con rinvio, avrebbe dovuto rinviarla.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 3693 del 07/02/2022 (Rv. 663797 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_391

 

Corte

Cassazione

3693

2022