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Giudizio di divisione endoesecutivo di un bene comune ma indivisibile per natura – Cass. n. 1620/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - Divisione - divisione giudiziale - operazioni - progetto di divisione del giudice istruttore - contestazioni – pronuncia - Decreto di trasferimento emesso in seno ad un giudizio di divisione endoesecutivo di un bene indivisibile in natura - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Fondamento.

 

Nel giudizio di divisione endoesecutivo, la vendita del bene comune, siccome indivisibile in natura, non comporta per sé stessa il compimento della divisione giudiziale, occorrendo a tal fine pur sempre l'approvazione del progetto di riparto del ricavato ai sensi dell'art. 789 c.p.c., la quale segna il momento conclusivo a partire dal quale decorre il termine per la riassunzione del processo esecutivo, sicché è inammissibile l'impugnazione straordinaria proposta, ex art. 111 Cost., contro il decreto di trasferimento, per difetto del requisito della definitività.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 1620 del 19/01/2022 (Rv. 663637 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_789

 

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Cassazione

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2022