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Conseguente inammissibilità del motivo irritualmente formulato – Cass. n. 2268/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nuova formulazione - Fatto decisivo - Nozione - Preciso accadimento o circostanza - Irrilevanza delle mere questioni o argomentazioni - Conseguente inammissibilità del motivo irritualmente formulato - Fattispecie.

 

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 143 del 2012, prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate. (Nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso volto a censurare la decisione del giudice d'appello che aveva omesso di considerare la condizione di vulnerabilità del ricorrente, con riferimento alla sua integrazione sociale ed alla condizione di insicurezza del paese d'origine, invocata ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, in quanto ritenute questioni non tali da portate ad un esito diverso della controversia.).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022 (Rv. 663758 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360

 

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Cassazione

2268

2022