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Domanda di garanzia assorbita in primo grado da una decisione preliminare – Cass. n. 40833/2021

Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificità - Domanda di garanzia assorbita in primo grado da una decisione preliminare - Impugnazione - Onere dell'appellante di proporre uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita - Esclusione - Riproposizione della domanda e dei mezzi di prova non ammessi, ex art. 346 c.p.c. - Sufficienza.

 

L'appellante che impugni la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si sia espressamente pronunciato su una domanda condizionata di garanzia, ritenuta assorbita da un'altra decisione di carattere logicamente preliminare, non ha l'onere di formulare uno specifico motivo di gravame sulla questione assorbita, ma soltanto quello di riproporre, nel rispetto dell'articolo 346 c.p.c. - e, dunque, pur nella libertà delle forme, in modo specifico, non essendo sufficiente all'uopo un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice - tanto la domanda, quanto i mezzi di prova non ammessi in prime cure.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40833 del 20/12/2021 (Rv. 663395 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346

 

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Cassazione

40833

2021