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Sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali – Cass. n. 36881/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - Sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il motivo che contiene la contemporanea deduzione di violazione di disposizioni di legge e di contratto collettivo, oltre alla doglianza di una erronea valutazione dei fatti di causa, con riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, c.p.c., senza adeguata indicazione di quale errore, tra quelli dedotti, sia riferibile ai singoli vizi tra quelli tipicamente indicati, in quanto la sovrapposizione di censure di diritto, sostanziali e processuali, non consente alla Corte di cogliere con certezza le singole doglianze prospettate, dando luogo all'impossibile convivenza, in seno al medesimo motivo di ricorso, di censure caratterizzate da irredimibile eterogeneità.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36881 del 26/11/2021 (Rv. 662938 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360

 

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Cassazione

36881

2021