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Impugnabilità della sentenza che definisce il giudizio – Cass. n. 37272/2021

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione - Sentenza d'appello - Decisione nel merito - Omessa dichiarazione di inammissibilità ex art. 348- bis e 348-ter c.p.c. - Irrilevanza - Assorbimento - Conseguenze - Impugnabilità della sentenza che definisce il giudizio - Condizioni.

 

La scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento; pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, "in procedendo" o "in iudicando", e non per il solo fatto del non esservi stata decisione nelle forme semplificate.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 37272 del 29/11/2021 (Rv. 663151 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348 bis, Cod_Proc_Civ_art_348 ter

 

Corte

Cassazione

37272

2021