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  Domanda di accertamento della responsabilità del sinistro – Cass. n. 27169/2021

Impugnazioni civili - appello - eccezioni - nuove  - Circolazione stradale - responsabilita' civile da incidenti stradali - colpa - presunzione agli effetti civili - Domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione del sinistro - Applicabilità d'ufficio ed invocabilità in sede d'appello dell'art. 2054 c.c. - Ammissibilità - Condizioni.

 

La domanda di accertamento della responsabilità del convenuto nella determinazione di un sinistro stradale comporta, "ex se", che il giudice possa applicare la previsione dell'art. 2054, comma 2, c.c., sempre che la parte, pur non avendo specificamente dedotto il titolo concorsuale di responsabilità, abbia ritualmente prospettato gli elementi di fatto da cui esso possa desumersi, e ciò in ragione del fatto che l'accertamento del concorso paritario costituisce un possibile esito (di accoglimento parziale) dell'originaria domanda. Qualora il giudice di primo grado non abbia rilevato d'ufficio il concorso di colpa, sul punto, senza che la domanda possa essere considerata nuova, la parte ha l'onere di proporre appello, in quanto la rilevabilità d'ufficio non comporta che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27169 del 06/10/2021 (Rv. 662463 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_345

 

Corte

Cassazione

27169

2021