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Omessa notificazione ai litisconsorti pretermessi nel termine perentorio concesso – Cass. n. 28298/2021

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Omessa notificazione ai litisconsorti pretermessi nel termine perentorio concesso - Istanza di proroga del termine - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Eccezione - Individuazione - Presupposti.

 

Quando il giudice abbia pronunziato l'ordine di integrazione del contraddittorio in causa inscindibile e la parte onerata non vi abbia provveduto ovvero vi abbia ottemperato parzialmente, evocando in giudizio soltanto alcuni dei litisconsorti pretermessi, non può essere assegnato un nuovo termine per il completamento dell'integrazione, che equivarrebbe alla concessione di una proroga del termine perentorio precedentemente fissato, vietata espressamente dall'art. 153 c.p.c., salvo che l'istanza di assegnazione di un nuovo termine, tempestivamente presentata prima della scadenza di quello già concesso, si fondi sull'esistenza, idoneamente comprovata, di un fatto non imputabile alla parte onerata o, comunque, risulti che la stessa ignori incolpevolmente la residenza dei soggetti nei cui confronti il contraddittorio avrebbe dovuto essere integrato.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 28298 del 15/10/2021 (Rv. 662446 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_291, Cod_Proc_Civ_art_331

 

Corte

Cassazione

28298

2021