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Opposizione cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione – Cass. n. 19993/2021

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - mezzi di impugnazione - Procedimento civile - domanda giudiziale - interpretazione e qualificazione giuridica - Termini processuali - sospensione - Applicazione rito lavoro ad opposizione contro cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione - Implicita qualificazione della domanda come opposizione a sanzione amministrativa - Esclusione - Qualificazione della domanda stessa, in sede d'impugnazione, quale opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi - Ammissibilità.

 

L'applicazione del rito speciale del lavoro ad una opposizione proposta avverso una cartella di pagamento notificata dall'agente della riscossione non comporta di per sé una implicita qualificazione della domanda in termini di opposizione a sanzione amministrativa ex art. 22 della l. n. 689 del 1981, ai fini del cd. principio dell'apparenza, per l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile contro la relativa sentenza e, di conseguenza, non determina l'esclusione della qualificazione della domanda stessa, in sede d'impugnazione, in termini di opposizione all’esecuzione e/o agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., anche con riferimento all'applicazione o meno del regime di sospensione feriale dei termini, in mancanza di ulteriori elementi che portino a ritenere che il giudice "a quo", avvalendosi del rito speciale, abbia inteso effettuare una vera e propria qualificazione di detta domanda.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 19993 del 13/07/2021 (Rv. 661840 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617

 

Corte

Cassazione

19993

2021