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Incongruenza tra motivi d'impugnazione e argomentazioni del primo giudice – Cass. n. 23249/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - in genere - Sentenza d'appello – Declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione della sentenza di primo grado - Incongruenza tra motivi d'impugnazione e argomentazioni del primo giudice - Asserita erroneità - Ricorso per cassazione - Principio di autosufficienza - Trascrizione dell'atto d'appello - Necessità - Fondamento - Omissione - Rigetto del ricorso.

 

In tema di ricorso per cassazione, ove il ricorrente denunci che la sentenza d'appello ha erroneamente dichiarato inammissibile l'impugnazione sul rilievo che il ricorrente aveva impugnato la decisione di primo grado sulla base di motivi non attinenti alle argomentazioni del primo giudice, è necessario - per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che l'atto di appello sia trascritto in modo completo (o quantomeno nelle parti salienti) nel ricorso, così da dimostrare che nel suddetto atto di impugnazione non erano ravvisabili gli errori e la mancata attinenza dei motivi di appello alle motivazioni del giudice di primo grado indicati dal giudice del gravame, dovendosi ritenere, in mancanza, che la Corte non sia posta in grado di valutare la fondatezza e la decisività delle censure alla pronuncia di inammissibilità, in quanto non abilitata a procedere all'esame diretto degli atti del merito, con conseguente rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23249 del 20/08/2021 (Rv. 662072 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_360

 

Corte

Cassazione

23249

2021