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Assunzione della difesa giudiziale dell'Agenzia delle entrate – Cass. n. 17700/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) – procedimento in genere - commissioni tributarie - Contenzioso tributario - Ricorso per cassazione - Notificazione all'Agenzia delle Entrate presso l'Avvocatura dello Stato - Ammissibilità - Presupposti - Assunzione della difesa giudiziale dell'Agenzia delle entrate - Mancanza - Conseguenze - Nullità della notificazione e non inesistenza - Sanatoria - Condizioni.

 

In tema di contenzioso tributario, qualora nel giudizio di merito l'Agenzia delle entrate non sia stata rappresentata dall'Avvocatura dello Stato, è nulla, e non inesistente, la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso l'Avvocatura dello Stato, non potendosi escludere l'esistenza di un astratto collegamento tra il luogo di esecuzione della notifica ed il destinatario della stessa, in considerazione delle facoltà, concesse all'Agenzia dall'art. 72 del d.lgs. n. 300 del 1999, di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura. Tale nullità, inoltre, può essere sanata sia nel caso in cui l'Agenzia si costituisca senza sollevare eccezioni al riguardo, sia per effetto di rinnovazione della notifica, ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 17700 del 22/06/2021 (Rv. 661765 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_025

 

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