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Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado – Cass. n. 18119/2021

Impugnazioni civili - Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello - atto di appello - appello incidentale In genere – eccezioni - Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado - Parte comunque vittoriosa - Appello incidentale - Necessità - Mera riproposizione dell'eccezione - Riqualificazione - Ammissibilità - Fondamento.

 

Nel processo tributario d'appello, come in quello civile, la devoluzione al giudice del gravame dell'eccezione di merito, respinta in primo grado, formulata dalla parte comunque vittoriosa, esige la proposizione dell'appello incidentale, ma se la parte ripropone tale eccezione contestando la statuizione sul punto, può procedersi alla sua riqualificazione, in applicazione del principio dell'idoneità dell'atto al raggiungimento dello scopo, tenuto anche conto che, nel contenzioso tributario, l'appello incidentale non deve essere notificato, ma è contenuto nelle controdeduzioni, depositate nel termine di costituzione dell'appellato, venendo così ad affievolirsi la distinzione tra appello incidentale, riproposizione dei motivi e difesa del resistente.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 18119 del 24/06/2021 (Rv. 661767 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_156

 

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