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Rimessione della causa al giudice di primo grado per difetto di contraddittorio – Cass. n. 11865/2021

Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - Rimessione della causa al giudice di primo grado per difetto di contraddittorio - Condanna della parte che ha dato origine a tale rimessione a rifondere le spese di primo e secondo grado - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie. Procedimento civile - litisconsorzio - necessario - in genere - spese giudiziali civili - di appello In genere.

Il giudice d'appello, qualora rinvìi la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c. per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di appello, che aveva posto le spese di lite del primo grado a carico delle parti convenute, per non avere queste eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, laddove l'imperfetta individuazione dei litisconsorti dipende, piuttosto, dalla negligenza o da un errore dell'attore ovvero da un difetto di attività del giudice).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11865 del 06/05/2021 (Rv. 661476 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_102