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Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Cass. n. 10480/2021

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Ipoteca per credito erariale - Domanda di accertamento dell'illegittimità dell'iscrizione proposta nei confronti dell'ente impositore e dell'esattore - Litisconsorzio processuale necessario - Sussistenza - Conseguenze in tema di impugnazione e contraddittorio.

Qualora il soggetto contro il quale un esattore abbia iscritto ipoteca proponga domanda di accertamento dell'illegittimità della sua iscrizione perché avvenuta nonostante l'inesistenza della relativa pretesa e convenga sia l'ente titolare di tale pretesa sia il medesimo esattore, si verifica un litisconsorzio necessario processuale, con la conseguenza che, ove detta domanda sia accolta e il menzionato ente contesti la decisione, la causa è inscindibile e l'impugnazione deve coinvolgere anche lo stesso esattore ex art. 331 c.p.c.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10480 del 21/04/2021 (Rv. 661245 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_107