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Certificazione del difensore – Cass. n. 7765/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma - Atto di citazione - Procura - Certificazione del difensore - Funzione - Conferimento del mandato - Nome del conferente - Necessità - Indicazione nell'intestazione dell'atto introduttivo o nel testo della procura - Mancanza - Illeggibilità della firma del sottoscrittore - Conseguenze - Procura conferita con firma illeggibile da parte del legale rappresentante di una società o di altro ente collettivo - Omessa indicazione nell'atto di citazione e non desumibilità "aliunde" - Effetti - Nullità dell'atto - Fondamento.

La certificazione del difensore nel mandato alle liti in calce o a margine di atto processuale riguarda solo l'autografia della sottoscrizione della persona che, conferendo la procura, si fa attrice o della persona che nell'atto si dichiara rappresentante della persona fisica o giuridica che agisce in giudizio, e non altro, con la conseguenza che deve considerarsi essenziale, ai fini della validità della procura stessa, che in essa, o nell'atto processuale al quale accede, risulti indicato il nominativo di colui che ha rilasciato la procura, facendosi attore nel nome proprio o altrui, in modo da rendere possibile alle altre parti e al giudice l'accertamento della sua legittimazione e dello "ius postulandi del difensore. In difetto di queste indicazioni, la procura, ove la firma apposta sia illeggibile, deve considerarsi priva di effetti tutte le volte che il vizio formale abbia determinato l'impossibilità di individuazione della sua provenienza e, perciò, di controllo (anche "aliunde") dell'effettiva titolarità dei poteri spesi. Da ciò consegue che quando la sottoscrizione illeggibile, nel caso di mandato conferito da una società, sia apposta sotto la menzione della carica sociale, in una procura priva dell'indicazione del nominativo del soggetto che la rilascia, e tale nominativo non possa neppure desumersi dall'atto al quale la procura medesima accede, pur ritenendosi che il soggetto astrattamente titolare del potere rappresentativo possa essere indirettamente identificabile attraverso le risultanze del registro delle imprese o con altro mezzo, rimane, in ogni caso, indimostrata l'effettiva provenienza della sottoscrizione dal predetto soggetto, poiché la certificazione dell'autografia, da parte del difensore, non si riferisce - come precisato - anche alla legittimazione e non può di per sé consentire l'individuazione indiretta della persona fisica che ha firmato dichiarandosi dotata del potere di rappresentanza senza indicare il proprio nome, con la configurazione, in definitiva, della nullità dell'atto processuale cui accede siffatta procura.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 7765 del 18/03/2021 (Rv. 660751 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_083