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Tardiva proposizione dell'impugnazione – Cass. n. 3340/2021

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - Tardiva proposizione dell'impugnazione - Fatto imputabile al difensore - Rimessione in termini - Esclusione - Fondamento.

In caso di tardiva proposizione dell'impugnazione, la parte non può invocare la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., quando il ritardo sia dovuto a fatto imputabile al difensore, costituendo la negligenza di quest'ultimo un evento esterno al processo, che attiene alla patologia del rapporto con il professionista, rilevante solo ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti del medesimo, senza che ciò comporti alcuna violazione dell'art. 6 CEDU, poiché l'inammissibilità dell'impugnazione, che consegue all'inosservanza del termine, non integra una sanzione sproporzionata rispetto alla finalità di salvaguardare elementari esigenze di certezza giuridica (Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 10/02/2021 (Rv. 660721 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327