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Eccesso di potere giurisdizionale – Cass. n. 2604/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giurisdizioni speciali (impugnabilita') - consiglio di stato - Sindacato del giudice amministrativo sulla legittimità dei provvedimenti della P.A. - Eccesso di potere giurisdizionale - Presupposti - Portata di tale sindacato nei settori ove la P.A. gode di ampia discrezionalità - Fondamento - Fattispecie.

Le decisioni del giudice amministrativo concernenti la legittimità dei provvedimenti della P.A. possono essere impugnate, con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 8, Cost., qualora siano affette da eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera del merito, vizio che è configurabile quando l'indagine svolta dal medesimo giudice amministrativo ecceda i limiti del riscontro di legittimità del provvedimento impugnato, dimostrandosi strumentale ad una diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto, ovvero se la decisione finale, pur nel rispetto della formula dell'annullamento, evidenzi l'intento dell'organo giudicante di sostituire la propria volontà a quella dell'Amministrazione mediante una pronuncia che, in quanto espressiva di un sindacato di merito ed avente il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito, non lasci spazio ad ulteriori provvedimenti dell'autorità amministrativa. L'applicazione di tali principi non è esclusa dall'ampia discrezionalità riconosciuta alla P.A. in determinati settori, come quello dell'individuazione e progettazione delle opere pubbliche di importanza strategica, i quali implicano valutazioni che trascendono l'ambito del singolo progetto per investire le prospettive di sviluppo del sistema infrastrutturale, ma non possono essere sottratti al sindacato del giudice amministrativo (che, sul punto, non è neppure limitato al mero rispetto delle regole procedurali), poiché la medesima P.A. è comunque tenuta a conformarsi ai criteri di logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell'istruttoria che presiedono all'esercizio della discrezionalità amministrativa, restando il suo operato sindacabile sotto il profilo dell'evidente illogicità o manifesta incongruenza relativamente ai presupposti di fatto considerati, alla razionalità delle scelte compiute, alla congruità dei mezzi adottati in rapporto allo scopo avuto di mira ed alla valutazione di soluzioni alternative. (Nella specie, la S.C. ha negato che fosse affetta da eccesso di potere giurisdizionale una pronuncia del Consiglio di Stato che aveva annullato una delibera del CIPE riguardante il prolungamento di un'autostrada, evidenziando, tra l'altro, l'arbitraria frammentazione in due lotti distinti di un progetto preliminare relativo ad un'infrastruttura originariamente concepita in modo unitario, la mancata giustificazione della scelta, l'incoerenza rispetto alle esigenze del territorio servito).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 2604 del 04/02/2021