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Rimessione della causa al giudice di primo grado – Cass. n. 32/2021

Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per nullita' del giudizio di primo grado - Citazione introduttiva del primo grado mancante dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c. - Contumacia del convenuto - Rilievo in appello - Conseguenze - Nullità del giudizio - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Dovere del giudice di appello di decidere nel merito - Sussistenza. Procedimento civile - domanda giudiziale - citazione - contenuto - nullita' - In genere.

La nullità della citazione introduttiva del primo grado per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c., non sanata dalla costituzione del convenuto, ex art. 164, comma 3, c.p.c., e rilevata in sede di gravame, comporta la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, con conseguente rinnovazione dello stesso da parte del giudice di appello e, all'esito, decisione nel merito, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32 del 07/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_1, Cod_Proc_Civ_art_159, Cod_Proc_Civ_art_162, Cod_Proc_Civ_art_164, Cod_Proc_Civ_art_354