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Rinvio prosecutorio - Portata - Duplice statuizione – Cass. n. 2114/2021

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio – competenza - Rinvio prosecutorio - Portata - Duplice statuizione - Individuazione del giudice di rinvio da parte della Corte di cassazione - Competenza funzionale - Sussistenza - Alterità del giudice persona fisica rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza cassata - Doverosità - Partecipazione al collegio, in sede di rinvio, di un giudice già componente del collegio della decisione cassata - Nullità relativa alla costituzione del giudice - Configurabilità - Necessità della ricusazione - Insussistenza - Fattispecie.

La sentenza che dispone il rinvio ex art. 383, comma 1, c.p.c. contiene una duplice statuizione, di competenza funzionale, nella parte in cui individua l'ufficio giudiziario davanti al quale dovrà svolgersi il giudizio rescissorio (che potrà essere lo stesso che ha emesso la pronuncia cassata o un ufficio territorialmente diverso, ma sempre di pari grado), e sull'alterità del giudice rispetto ai magistrati persone fisiche che hanno pronunciato il provvedimento cassato; ne consegue che, se il giudizio viene riassunto davanti all'ufficio giudiziario individuato nella sentenza predetta, indipendentemente dalla sezione o dai magistrati che lo trattano, non sussiste un vizio di competenza funzionale, che non può riguardare le competenze interne tra sezioni o le persone fisiche dei magistrati; se, invece, il giudizio di rinvio si svolge davanti allo stesso magistrato persona fisica (in caso di giudizio monocratico) o davanti ad un giudice collegiale del quale anche uno solo dei componenti aveva partecipato alla pronuncia del provvedimento cassato, essendo violata la statuizione sull'alterità, sussiste una nullità attinente alla costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 c.p.c., senza che necessiti la ricusazione (art. 52 c.p.c.), essendosi già pronunciata la sentenza cassatoria sull'alterità.(Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la decisione assunta, all'esito del giudizio di rinvio, dal Consiglio nazionale degli architetti, atteso che il collegio risultava composto da alcuni membri già facenti parte del collegio che aveva pronunciato il provvedimento precedentemente cassato).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2114 del 29/01/2021

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_052, Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_383