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Notificazione - impugnazione - a piu' parti – Cass. n. 20527/2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - dell'atto di impugnazione - a piu' parti - Presso il procuratore costituito per più parti mediante unica copia - Validità - Applicabilità del principio al processo ordinario e a quello tributario - Fondamento.

La notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che, non solo, in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art. 170 c.p.c., ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 comma 1, c.p.c., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione, ma ne è il destinatario.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20527 del 29/09/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_170, Cod_Proc_Civ_art_285, Cod_Proc_Civ_art_330

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2020