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Fondatezza ricorso per cassazione – Cass. n. 27704/2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - poteri della cassazione - Fondatezza ricorso per cassazione - Per una ragione giuridica diversa da quella prospettata a sostegno del motivo - Ammissibilità - Fondamento - Limiti- Principio del monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni- Conseguenze.

In tema di esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, il giudice di legittimità può ritenere fondata la questione sollevata nel ricorso per una ragione giuridica diversa da quella indicata dalla parte ed individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito e senza confliggere con il principio di monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la S.C. possa rilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'integrazione di un'eccezione in in senso stretto.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27704 del 03/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_099, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_360_1

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2020