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"Ius superveniens" retroattivo intervenuto tra la sentenza impugnata ed il ricorso – Cass. n. 29099/2020

Impugnazioni civili - motivi del ricorso - in genere - impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - "Ius superveniens" retroattivo intervenuto tra la sentenza impugnata ed il ricorso - Applicabilità nel giudizio di legittimità - Invocazione della nuova disciplina – Ammissibilità - Attestazione dell'interesse della parte di volersi avvalere della nuova disciplina – Necessità -Conseguenze - Fattispecie.

In tema di ricorso per cassazione, è consentito alla parte invocare la violazione di disposizioni legislative emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, avendo il giudizio di legittimità ad oggetto la conformità della decisione adottata dal giudice dell'appello all'ordinamento giuridico, ma al giudice di legittimità compete anche verificare la sussistenza del concreto interesse della parte ad avvalersi della nuova disciplina sostanziale. (Nella specie, il principio è stato espresso in un giudizio in cui la parte, convenuta per avere ricevuto un prezzo superiore al c.d. limite legale per la cessione della proprietà superficiaria di un immobile soggetto al regime dell'edilizia agevolata, aveva invocato la sopravvenuta disciplina normativa che abrogava, con efficacia retroattiva, detto limite legale, ma a condizione che si fosse svolta la prevista procedura amministrativa di rimozione del vincolo, la cui promozione neppure era stata allegata dalla parte).

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 29099 del 18/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_360_1

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