Skip to main content

Rimessione in termini - Causa non imputabile – Cass. n. 27726/2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decadenza dall'impugnazione - Rimessione in termini - Causa non imputabile - Caratteristiche - Assolutezza - Necessità - Fattispecie.

L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c., come novellato dalla l. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha escluso che integrassero forza maggiore le circostanze indicate come impeditive del rispetto del termine di impugnazione, attinenti al contesto esistenziale del cittadino straniero, che aveva richiesto la protezione internazionale e che non conosceva la lingua italiana, evidenziando che quest'ultimo era tenuto ad informarsi tempestivamente dell'esito della domanda presso il difensore che lo aveva assistito, senza l'intermediazione della struttura ospitante).

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27726 del 03/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_325

corte

cassazione

27726

2020