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Principio di autosufficienza del ricorso – Cass. n. 29495/2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Principio di autosufficienza del ricorso - Fondamento - Conseguenze - Vizio dedotto - Mancata dichiarazione di inammissibilità dell'appello - Violazione dell'art. 342 c.p.c. - Contenuto necessario del ricorso - Esame diretto degli atti processuali dei gradi di merito da parte del giudice di legittimità - Condizioni.

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove il ricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29495 del 23/12/2020

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_366_1

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cassazione

29495

2020