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Deduzione dell'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti - Cass. n. 24464/2020

Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - motivi - specificita'- Deduzione dell'erronea valutazione degli elementi probatori acquisiti - Specificità - Requisiti.

Qualora l’atto d'appello denunci l'erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, l'enunciazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per la formulazione di un suo autonomo giudizio, non essendo necessario che l'impugnazione medesima contenga una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 24464 del 04/11/2020 (Rv. 659759 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_342

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