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Successore della parte creditrice originaria - Cass. n. 24798/2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - legittimazione – attiva - Successore della parte creditrice originaria - Cessione in blocco dei crediti ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Onere di dimostrare la propria legittimazione - Condizione e contenuto - Inosservanza - Conseguenze.

La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale,salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020 (Rv. 659464 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Civ_art_2697,

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