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Controricorso inammissibile per tardività - Cass. n 23921/2020

impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) – controricorso - Rito camerale di legittimità - Controricorso inammissibile per tardività - Memoria depositata dal controricorrente ex art. 380 bis c.p.c. - Inammissibilità - Fondamento.

Nell'ambito del procedimento camerale di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., introdotto dall'art. 1 bis del d.l. n. 168 del 2016, conv. con modif. dalla l. n. 196 del 2016 e con riferimento ai giudizi introdotti con ricorso depositato successivamente all'entrata in vigore della predetta legge di conversione, l'inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l'eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell'art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza alcuna attività difensiva è più consentita.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 23921 del 29/10/2020 (Rv. 659281 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_380_2, Cod_Proc_Civ_art_370

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23921

2020