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Coobbligato solidale soccombente – Cass. n. 24172/2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) – legittimazione -  Coobbligato solidale soccombente in rapporto obbligatorio scindibile - Passaggio in giudicato della sentenza nei confronti di altro coobbligato già parte, nei gradi precedenti, del medesimo giudizio ed al quale il detto coobbligato sia chiamato a succedere - Necessità di dimostrare la permanenza dell'interesse ad impugnare - Sussistenza - Prova - Modalità.

In tema di impugnazioni, il condebitore solidale soccombente in un rapporto obbligatorio scindibile, il quale sia chiamato a succedere ad altro coobbligato, che abbia partecipato al medesimo giudizio e nei cui confronti la sentenza sia passata in giudicato, è tenuto a dimostrare, mediante una dichiarazione asseverata da terzi, la permanenza del suo interesse ad impugnare.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 24172 del 30/10/2020 (Rv. 659528 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1306, Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_110, Cod_Civ_art_2697

Corte

cassazione 

24172

2020