Skip to main content

Impugnazione – acquiescenza – Cass. n. 21267/2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale – acquiescenza - Natura - Atto dispositivo del diritto d'impugnazione - Conseguenze - Fattispecie.

L'acquiescenza costituisce atto dispositivo del diritto di impugnazione e, quindi, indirettamente, del diritto fatto valere in giudizio, sicché la relativa manifestazione di volontà deve essere inequivoca e deve necessariamente provenire dal soggetto che di detto diritto possa disporre o dal procuratore munito di mandato speciale. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che potesse assumere univoco significato di atto di acquiescenza una comunicazione tra uffici dell'amministrazione che richiamava soltanto una pregressa presupposta rinuncia all'impugnazione, in relazione alla quale nulla risultava dimostrato).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21267 del 05/10/2020 (Rv. 659365 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_329

Corte

cassazione

21267

2020