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Patrocinio a spese dello Stato - gratuito patrocinio – Cass. n. 22281/2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione - Parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Riforma della revoca dell'ammissione - Impugnazione dell'altra parte - Interesse ad agire - Insussistenza - Fondamento. Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio.

In tema di spese di giustizia, l'avversario della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha interesse ad impugnare la decisione che riformi il provvedimento di revoca dell'ammissione, perché il rapporto obbligatorio derivante dall'ammissione si instaura con il Ministero della giustizia, che è anche l'unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione di cui all'art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22281 del 15/10/2020 (Rv. 659247 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100


 

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