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Opposizione di terzo da parte del datore di lavoro – Cass. n. 18683/2020

Impugnazioni civili - opposizione di terzo -Azione per il riconoscimento della maggiorazione contributiva da esposizione all'amianto - Opposizione di terzo da parte del datore di lavoro - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni. Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi

Il datore di lavoro non è legittimato ad esperire l’opposizione ordinaria di terzo avverso la sentenza relativa alla spettanza ai lavoratori del beneficio contributivo da esposizione all'amianto, di cui all'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, atteso che dall'accertamento relativo al rischio morbigeno, ed al suo protrarsi per un consistente periodo di tempo, non discende alcuna immediata conseguenza nei suoi confronti, né risulta pregiudicato il diritto alla tutela della sua immagine, potendone allegare in concreto il pregiudizio in altra sede, ove non è escluso che si possa procedere ad un nuovo accertamento dello stato dei luoghi.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 18683 del 09/09/2020 (Rv. 658844 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_404

CORTE

CASSAZIONE

18683

2020