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Mancato funzionamento di un pubblico ufficio, disponga la proroga dei termini per la notificazione del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 16807 del 07/08/2020 (Rv. 658773 - 02)

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - di documenti nuovi - Termini di notificazione del ricorso - D.m. di proroga dei termini - Disciplina di cui all'art. 372 cc.p.c. - Fondamento.

CASSAZIONE

DEPOSITO

DOCUMENTI NUOVI

Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, il decreto del Ministro della giustizia che, attestando il periodo di mancato funzionamento di un pubblico ufficio, disponga la proroga dei termini per la notificazione del ricorso, deve essere prodotto nel rispetto delle regole valevoli per i documenti il cui deposito è ammissibile in sede di legittimità e, in particolare, in ossequio all'art. 372 c.p.c., trattandosi di atto avente natura amministrativa meramente ricognitivo delle circostanze a cui la legge ricollega la proroga, come tale privo di valore normativo e perciò sottratto all'operatività del principio "iura novit curia".

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 16807 del 07/08/2020 (Rv. 658773 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_372