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Sospensione dell'esecuzione - Sentenza di appello - Cass. n. 18079/2020

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - sospensione - dell'esecuzione - Sentenza di appello - Spese del relativo procedimento - Liquidazione - Oneri a carico dell'istante - Produzione dei documenti del procedimento incidentale - Modalità - Mediante memoria non notificata - Condizioni - Presenza della controparte all'udienza e rispetto del contraddittorio - Necessità.

IMPUGNAZIONI

 SOSPENSIONE

 ESECUZIONE

La richiesta di pronuncia, in sede di legittimità, sull’istanza di rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte per resistere vittoriosamente all'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di merito impugnata, può essere esaminata alla condizione che l'istanza, e i relativi documenti da produrre, siano stati notificati alla controparte, ovvero che il contraddittorio con la medesima sia stato comunque rispettato in ragione della sua presenza all'udienza, così da permetterle di interloquire sul punto.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18079 del 31/08/2020 (Rv. 658763 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_372, Cod_Proc_Civ_art_373, Cod_Proc_Civ_art_378

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cassazione

18079

2020