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Inammissibilità di motivo di impugnazione del lodo arbitrale per genericità - Cass. n. 15820/2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità di motivo di impugnazione del lodo arbitrale per genericità - Specificazione delle ragioni della specificità del motivo - Riproduzione del contenuto del motivo nel ricorso per cassazione - Necessità - Fondamento.

In tema di ricorso per Cassazione, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per difetto di specificità, ha l'onere di precisare in ricorso le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, non potendosi limitarsi a rinviare all'atto di gravame ma dovendo piuttosto riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15820 del 23/07/2020 (Rv. 658711 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_342

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