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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione- Cass. n. 12387/2020

Mancato esame delle risultanze della CTU - Idoneità ad integrare il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come modificato dal d.l. n. 83 del 2012 - Configurabilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui ambito non è inquadrabile la consulenza tecnica d'ufficio - atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), fonte di prova per l'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente) - in quanto essa costituisce mero elemento istruttorio da cui è possibile trarre il "fatto storico", rilevato e/o accertato dal consulente. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso in quanto la ricorrente non aveva evidenziato quale "fatto storico" decisivo fosse stato omesso nell'esame condotto dai giudici di merito, limitandosi a denunciare una omessa valutazione delle risultanze della CTU).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12387 del 24/06/2020 (Rv. 658062 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360 _1, Cod_Proc_Civ_art_191,

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2020