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Impugnazioni civili - appello - preclusione dell'appello improcedibile od inammissibile - Cass. n. 12920/2020

Proposizione della querela di falso - Difetto dei requisiti di validità di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c. - Pronuncia di inammissibilità dell'appello ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.

Prova civile - falso civile - querela di falso - contenuto.

L'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., non può essere dichiarata qualora sia stata proposta una querela di falso, in via principale o incidentale, poiché in tal caso è previsto l’intervento obbligatorio del P. M. e, pertanto, la causa rientra fra quelle di cui all'art. 70, comma 1, c.p.c., alle quali non si applica il c.d. ”filtro in appello”, secondo quanto disposto dall'art. 348-bis c.p.c., a condizione che risulti provato il rispetto dei requisiti di validità per la proposizione della querela, di cui all'art. 221, comma 2, c.p.c.

Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 12920 del 26/06/2020 (Rv. 658178 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3

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cassazione

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2020