Skip to main content

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - decisione del ricorso - cassazione con rinvio – Cass. n. 11795/2020

Ausiliari del giudice penale - Liquidazione del compenso al custode dei beni sequestrati - Giudizio di opposizione - Litisconsorzio necessario tra tutte le parti processuali - Sussistenza - Mancata integrazione del contraddittorio - Nullità dell'intero procedimento - Conseguenze - Fondamento.

Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - In genere.

Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al custode di beni sequestrati nell'ambito del procedimento penale, sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l'obbligo di corrispondere detto compenso. Ne consegue che l'omessa notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti ad uno dei soggetti obbligati al pagamento, ove manchi la partecipazione di costui al procedimento, determina non l'inammissibilità del ricorso, dato che il suo deposito realizza la "editio actionis" necessaria all'incardinamento della seconda fase processuale, ma la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio, con conseguente cassazione della decisione stessa e rinvio della causa al giudice "a quo".

Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11795 del 18/06/2020 (Rv. 658449 - 01)

CORTE

CASSAZIONE

11795

2020