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cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso - Cass. n. 12678/2020

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - interesse al ricorso -  - Deduzione di violazione di legge priva di effetto sulla decisione - Carenza di interesse - Inammissibilità del motivo di impugnazione - Fattispecie.

E' inammissibile per difetto d'interesse, il motivo di impugnazione con cui si deduca la violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, priva di qualsivoglia influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, essendo diretto in definitiva all'emanazione di una pronuncia senza alcun rilievo pratico. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo con cui la parte lamentava l'irritualità della convocazione, all'udienza per la dichiarazione di fallimento, anche del legale rappresentante della società, sebbene fosse già stato nominato dal tribunale un amministratore giudiziario).

Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12678 del 25/06/2020 (Rv. 658061 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_360_1

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12678

2020