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appello - eccezioni non riproposte (decadenza) - Cass. n. 11653/2020

Impugnazioni civili - appello - eccezioni - non riproposte (decadenza) Appello - Eccezioni assorbite - Onere di riproposizione - Appello incidentale - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

La parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, difettando di interesse al riguardo, non ha l'onere di proporre, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, appello incidentale per richiamare in discussione le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite o anche quelle esplicitamente respinte qualora l'eccezione mirava a paralizzare una domanda comunque respinta per altre ragioni, ma è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinuncia derivante da un comportamento omissivo, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (Nella specie la S.C., cassando con rinvio la sentenza impugnata, ha affermato che lo scrutinio di sussidiarietà dell'azione, indispensabile ai fini della proponibilità dell'azione di arricchimento senza causa, essendo devoluto al giudice di appello, non obbliga l'arricchito vittorioso a proporre appello incidentale sul punto, potendo costui limitarsi a contestare l'indicato presupposto). Precedente giurisprudenziale conforme:24124/2016.

Corte di Cassazione Sez. 1 - , Ordinanza n. 11653 del 16/06/2020 (Rv. 658137 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_346, Cod_Civ_art_2041

CORTE

CASSAZIONE

11653

2020