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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - violazione di norme di diritto - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020 (Rv. 657808 - 01)

Liquidazione danno non patrimoniale - Indicazione dei criteri posti a base del procedimento valutativo - Necessità - Mancata applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano - Censurabilità in cassazione - Modalità - Fondamento.

In tema di liquidazione del danno non patrimoniale, il giudice di merito deve dare conto dei criteri posti a base del procedimento valutativo seguito e l'omessa adozione delle tabelle del Tribunale di Milano integra una violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché i relativi parametri devono essere presi a riferimento dal medesimo giudice ai fini di tale liquidazione, dovendo egli indicare in motivazione le ragioni che lo hanno condotto ad una quantificazione del risarcimento che, alla luce delle circostanze del caso concreto, risulti inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti utilizzando dette tabelle.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020 (Rv. 657808 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1226, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2059, Cod_Proc_Civ_art_360_1