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Impugnazioni civili - appello - citazione di appello - termine e data di comparizione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9546 del 25/05/2020 (Rv. 658011 - 01)

Provvedimento giudiziale in formato cartaceo - Termine semestrale di decadenza ex art. 327 c.p.c., come modificato dalla l. n. 69 del 1989 - "Dies a quo" - Attestazione di avvenuto deposito - Rilevanza - Sentenza redatta in formato elettronico - Differenze.

Sulla verifica della tempestività del ricorso per cassazione, in caso di provvedimento giudiziale in formato cartaceo, cui sia applicabile "ratione temporis" il termine semestrale di decadenza ex art. 327 c.p.c. nel testo modificato dalla l. n. 69 del 1989, il "dies a quo" coincide con l'attestazione dell'avvenuto deposito; non trova, infatti, applicazione la disciplina dettata per le sentenze redatte in formato elettronico, in cui è dal momento della trasmissione del provvedimento per via telematica, mediante PEC, che il procedimento decisionale si completa, divenendo il provvedimento, dalla relativa data, irretrattabile dal giudice che l'ha pronunciato e legalmente noto a tutti, con decorrenza del termine lungo di decadenza per le impugnazioni di cui alla summenzionata norma.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9546 del 25/05/2020 (Rv. 658011 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_327