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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3318 del 11/02/2020 (Rv. 656893 - 01)

Integrazione del contraddittorio nel giudizio di cassazione - Mancato perfezionamento nel termine fissato dalla S.C. per causa non imputabile al ricorrente - Inammissibilità del ricorso - Esclusione - Assegnazione alla parte di un termine ulteriore, di carattere perentorio - Mancato perfezionamento della notifica - Concessione nuovo termine - Limiti.

In tema di cause inscindibili, qualora il ricorso per cassazione non sia stato proposto nei confronti di tutte le parti e la Corte abbia assegnato termine per l'integrazione del contraddittorio, un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art_ 331 c.p.c. esclude che possa farsi ricadere sul ricorrente, che abbia tempestivamente avviato il procedimento di notificazione, l'esito negativo del medesimo dovuto a circostanze indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili; tuttavia, questo principio deve essere applicato tenendo conto che il termine per l'integrazione del contraddittorio non viene concesso soltanto per iniziare il procedimento, ma anche per svolgere le indagini anagrafiche che siano prevedibilmente necessarie, ed è peraltro stabilito allo scopo di permettere alla parte di rimediare ad un errore nel quale è incorsa all'atto della notificazione del ricorso.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 3318 del 11/02/2020 (Rv. 656893 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_140, Cod_Proc_Civ_art_143, Cod_Proc_Civ_art_330, Cod_Proc_Civ_art_142, Cod_Proc_Civ_art_331

IMPUGNAZIONI CIVILI

CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI

INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI